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Lun Apr 15, 2013 10:22 pm Da gaetano159
Probabilmente molti utenti non conoscono questo "tastino". sulla home principale.
sotto la foto centrale con noi del raduno a punta ala , a sinistra, c'è un collegamento ipertestuale che porta a tutti i messaggi dove noi abbiamo scritto e gli altri utenti hanno risposto dopo di noi....
molto comodo, per chi si secca ogni volta trovare la discussione dove c'è il testo rosso...usatelo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
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Aggiornamento del regolamento
Sab Nov 10, 2012 4:02 pm Da Staff Alfaplanet
Si comunica a tutti gli utenti che il punto 12 del regolamento è stato aggiornato, lo incollo qui di seguito:
Qualsiasi messaggio o serie di messaggi, che contenga pubblicità diretta o occulta verrà se ritenuto necessario rimosso e l'utente verrà sospeso o bannato.
È permesso inserire link o fare nomi per indicare dove trovare un determinato articolo o servizio, a patto di riportare più …
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Ereditare un veicolo
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Ereditare un veicolo
Ereditare un veicolo prevede una particolare “formula d’acquisto” per la quale vanno attuate determinate procedure e attenzioni. Tutti gli eredi effettivi, tranne che per esplicita rinuncia, diventano automaticamente cointestatari del veicolo appartenuto al defunto. È necessario attestare l’accettazione dell’eredità, entro sei mesi e davanti a un notaio, con un atto di vendita per “mortis causa”.
Si può ereditare un veicolo per volontà testamentaria del defunto: i soggetti ereditari dovranno presentare il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio. Anche in questo caso, chi decide di rinunciare all’eredità dovrà presentare esplicito atto di rinuncia redatto dal notaio.
Passaggio di proprietà
Quasi sempre si sceglie di intestare il veicolo ereditato a uno solo degli eredi, perché la cointestazione risulterebbe poco conveniente anche per quanto riguarda la polizza auto che inevitabilmente dovrà prendere in considerazioni le caratteristiche (età, residenza, classe di merito, etc.) del proprietario più penalizzato dal punto di vista assicurativo, attraverso un secondo passaggio di proprietà. In base all’articolo 2688 del Codice Civile, verrà effettuato unpassaggio di proprietà da un proprietario non intestatario, ovvero una vendita sottoscritta da un soggetto proprietario del veicolo, non intestatario al P.R.A. ma in possesso del Certificato di Proprietà/Foglio Complementare.
Nel caso di veicolo ereditato, la legge permette il trasferimento di proprietà del veicolo a tutti gli eredi e successivamente a un unico intestatario con un unico passaggio, ma nessuna agevolazione economica: bisognerà infatti pagare due volte l’Imposta Provinciale di Trascrizione (alcune province prevedono delle riduzioni), l’imposta di bollo per la registrazione al P.R.A. e gli emolumenti ACI.
Infine, il nuovo proprietario del veicolo dovrà presentare richiesta di registrazione del trasferimento al P.R.A. entro 60 giorni dalla data in cui l’atto di trasferimento è stato autentificato. Sarà possibile effettuare la comunicazione anche dopo i sessanta giorni pagando il 30% dell’importo dell’IPT dovuta e gli interessi legali. È possibile però usufruire di una riduzione della sanzione, richiedendo il ravvedimento operoso o il ravvedimento operoso veloce.
Rc Auto di un veicolo ereditato
Qualora il defunto fosse intestatario della polizza assicurativa è opportuno comunicare il decesso, nel più breve tempo possibile, alla compagnia assicurativa. La mancata comunicazione potrebbe invalidare la copertura assicurativa in caso di sinistro stradale. La compagnia assicurativa provvederà a rimborsare la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, oppure la traferirà sulla polizza del nuovo intestatario. In quest’ultimo caso l’assicurazione verrà ricalcolata prendendo in considerazioni i dati anagrafici e assicurativi del nuovo intestatario.
Per quanto riguarda l’ereditarietà della classe di merito del defunto, va fatta una precisazione, sempre in ambito assicurativo: la legge Bersani è applicabile solo al coniuge in regime di comunione di beni – mentre in caso di separazione non ci sarà la trasposizione della classe – che potrà godere della classe di merito maturata dal defunto in quanto già comproprietario del veicolo.
Si può ereditare un veicolo per volontà testamentaria del defunto: i soggetti ereditari dovranno presentare il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio. Anche in questo caso, chi decide di rinunciare all’eredità dovrà presentare esplicito atto di rinuncia redatto dal notaio.
Passaggio di proprietà
Quasi sempre si sceglie di intestare il veicolo ereditato a uno solo degli eredi, perché la cointestazione risulterebbe poco conveniente anche per quanto riguarda la polizza auto che inevitabilmente dovrà prendere in considerazioni le caratteristiche (età, residenza, classe di merito, etc.) del proprietario più penalizzato dal punto di vista assicurativo, attraverso un secondo passaggio di proprietà. In base all’articolo 2688 del Codice Civile, verrà effettuato unpassaggio di proprietà da un proprietario non intestatario, ovvero una vendita sottoscritta da un soggetto proprietario del veicolo, non intestatario al P.R.A. ma in possesso del Certificato di Proprietà/Foglio Complementare.
Nel caso di veicolo ereditato, la legge permette il trasferimento di proprietà del veicolo a tutti gli eredi e successivamente a un unico intestatario con un unico passaggio, ma nessuna agevolazione economica: bisognerà infatti pagare due volte l’Imposta Provinciale di Trascrizione (alcune province prevedono delle riduzioni), l’imposta di bollo per la registrazione al P.R.A. e gli emolumenti ACI.
Infine, il nuovo proprietario del veicolo dovrà presentare richiesta di registrazione del trasferimento al P.R.A. entro 60 giorni dalla data in cui l’atto di trasferimento è stato autentificato. Sarà possibile effettuare la comunicazione anche dopo i sessanta giorni pagando il 30% dell’importo dell’IPT dovuta e gli interessi legali. È possibile però usufruire di una riduzione della sanzione, richiedendo il ravvedimento operoso o il ravvedimento operoso veloce.
Rc Auto di un veicolo ereditato
Qualora il defunto fosse intestatario della polizza assicurativa è opportuno comunicare il decesso, nel più breve tempo possibile, alla compagnia assicurativa. La mancata comunicazione potrebbe invalidare la copertura assicurativa in caso di sinistro stradale. La compagnia assicurativa provvederà a rimborsare la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, oppure la traferirà sulla polizza del nuovo intestatario. In quest’ultimo caso l’assicurazione verrà ricalcolata prendendo in considerazioni i dati anagrafici e assicurativi del nuovo intestatario.
Per quanto riguarda l’ereditarietà della classe di merito del defunto, va fatta una precisazione, sempre in ambito assicurativo: la legge Bersani è applicabile solo al coniuge in regime di comunione di beni – mentre in caso di separazione non ci sarà la trasposizione della classe – che potrà godere della classe di merito maturata dal defunto in quanto già comproprietario del veicolo.
Re: Ereditare un veicolo
A niente. La burocrazia Italiana è sempre in prima linea per complicare la vita.
Alb_82- cuore sportivo
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