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Lun Apr 15, 2013 10:22 pm Da gaetano159
Probabilmente molti utenti non conoscono questo "tastino". sulla home principale.
sotto la foto centrale con noi del raduno a punta ala , a sinistra, c'è un collegamento ipertestuale che porta a tutti i messaggi dove noi abbiamo scritto e gli altri utenti hanno risposto dopo di noi....
molto comodo, per chi si secca ogni volta trovare la discussione dove c'è il testo rosso...usatelo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
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Aggiornamento del regolamento
Sab Nov 10, 2012 4:02 pm Da Staff Alfaplanet
Si comunica a tutti gli utenti che il punto 12 del regolamento è stato aggiornato, lo incollo qui di seguito:
Qualsiasi messaggio o serie di messaggi, che contenga pubblicità diretta o occulta verrà se ritenuto necessario rimosso e l'utente verrà sospeso o bannato.
È permesso inserire link o fare nomi per indicare dove trovare un determinato articolo o servizio, a patto di riportare più …
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amici-ci-ciiiii
amici, sono candidato al mio paese come consigliere....e stasera ho il comizio....aiutooooooooooooooooo....il paese non è molto grande (500 abitanti) ma in ogni caso la tensione è altissima....
Re: amici-ci-ciiiii
DAJE Gaetà,
buona fortuna per stasera...qualsiasi sia il tuo schieramento....
buona fortuna per stasera...qualsiasi sia il tuo schieramento....
Desmo79- alfista D.O.C
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Re: amici-ci-ciiiii
complimenti....
bullone- Moderatore
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Età : 44
Re: amici-ci-ciiiii
Auguri...anche se' in ritardo...
Spero sia andato tutto bene.
Spero sia andato tutto bene.
Andre-159- Moderatore
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Età : 45
Re: amici-ci-ciiiii
Ebbene eccomi qua....definirlo eccellente è a dir poco, discorso non molto lungo, ma conciso...è stata un'emozione fantastica leggere le proprie e spiegare le proprie idee davanti a circa 200 persone....sono contento per com'è andata...è piaciuto a tutti e ho vinto la timidezza iniziale
Re: amici-ci-ciiiii
bravo fratè.........vedo che ci hai preso gusto.....la cosa importante è che resti chi sei veramente....non mi diventare come il resto dei politici italiani...sennò mi tocca toglierti i punti
pask7- Moderatore
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Età : 52
Re: amici-ci-ciiiii
bravo gaetano.....adesso , come dice pask non ci diventare come la totalità dei politici italiani......anchè perchè la prima cosa che faresti sarebbe salire a bordo di un b.m.water..
paolo159- Staff
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Età : 54
Re: amici-ci-ciiiii
Ciao Gaetano,
come è andata?era ieri il turno elettorale giusto?
come è andata?era ieri il turno elettorale giusto?
Desmo79- alfista D.O.C
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Età : 45
Re: amici-ci-ciiiii
oggi alle 15:00 si chiude il seggio e poi ci sarà lo scrutino...in linea di massima dovrei perdere di lista ma uscire come minoranza come primo eletto
Re: amici-ci-ciiiii
facci sapere com'è andata! e in bocca al lupo... non si sa mai!
nick- tecnico informatico
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Età : 35
Re: amici-ci-ciiiii
Amici se avete bisogno di consigli sono l'uomo adatto ora:sono ufficialmente un consigliere comunale...in realta' ho perso ma ho vinto...ho preso 34 voti e due annullati...calcolando 408 votanti e' un ottimo risultato....
Re: amici-ci-ciiiii
complimenti gaetaaaa.....il tuo motto sarà" PIU ALFA PER TUTTI"
paolo159- Staff
- Messaggi : 2311
Data d'iscrizione : 26.03.12
Età : 54
Re: amici-ci-ciiiii
COMPLIMENTI Gaetà
Desmo79- alfista D.O.C
- Messaggi : 469
Data d'iscrizione : 22.03.12
Età : 45
Re: amici-ci-ciiiii
oggi sono tristissimo...come sapete il il 3 aprile mi sono candidato e il 7 maggio sono stato eletto come consigliere comunale al mio paese, ed ero anche sicuro che mi spettava il trasferimento per esercitare al meglio la funzione...
in pratica il mio comandante, mi ha messo a conoscenza di una nuova legge uscita il 18 aprile...
e in teoria, anzi forse in pratica non mi spetta più...
ora dico io: un cittadino italiano, che si mette a disposizione della comunità a titolo totalmente gratuito (il consigliere comunale percepisce zero, nemmeno il gettone presenza più con i nuovi tagli) , che serve lo stato come militare, precario da 5 anni e sicuro per altri due, che è costretto a vivere a 750 km da casa, non gli spetta un trasferimento seppur temporaneo????....in teoria anzi sempre in pratica mi spettano 24 ore al mese per scendere a casa, e in quelle 24 ore devo fare i consigli e comunque sostenere delle spese "obbligatorie"....
è una vergogna e come sempre lo stato italiano lo conferma sempre....
con la legge vecchia, quella che avevo io, dovevo essere trasferito per la durata del mandato (ossia 5 anni) e alla fine dello stesso ritornare alla caserma originaria....
in pratica il mio comandante, mi ha messo a conoscenza di una nuova legge uscita il 18 aprile...
e in teoria, anzi forse in pratica non mi spetta più...
ora dico io: un cittadino italiano, che si mette a disposizione della comunità a titolo totalmente gratuito (il consigliere comunale percepisce zero, nemmeno il gettone presenza più con i nuovi tagli) , che serve lo stato come militare, precario da 5 anni e sicuro per altri due, che è costretto a vivere a 750 km da casa, non gli spetta un trasferimento seppur temporaneo????....in teoria anzi sempre in pratica mi spettano 24 ore al mese per scendere a casa, e in quelle 24 ore devo fare i consigli e comunque sostenere delle spese "obbligatorie"....
è una vergogna e come sempre lo stato italiano lo conferma sempre....
con la legge vecchia, quella che avevo io, dovevo essere trasferito per la durata del mandato (ossia 5 anni) e alla fine dello stesso ritornare alla caserma originaria....
Re: amici-ci-ciiiii
madòòòòòòòòò.....mi spiace gaetà.......... e che cazzo, questo è l'unico paese dove l'impegno non paga.....meglio non continuare a scrivere sennò dovrei censurarmi
pask7- Moderatore
- Messaggi : 2427
Data d'iscrizione : 13.03.12
Età : 52
Re: amici-ci-ciiiii
Mi sembra molto strano pero...non ha senso!!
Come puoi ricoprire i tuoi doveri di consigliere?
Come puoi ricoprire i tuoi doveri di consigliere?
Andre-159- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.03.12
Età : 45
Re: amici-ci-ciiiii
la legge che avevo trovato io dice:
Ferme le disposizione di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l’espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.
la legge nuova invece dice
Diramazione fino a livello di
Comando di corpo
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903
All.: 1; ann.: //.
Roma, 18 aprile 2012
OGGETTO:
Licenza straordinaria per campagna elettorale. Licenze, permessi e aspettative per l’esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.
A
(VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)
1. PREMESSA
La presente circolare ha lo scopo di riassumere in un unico testo tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia di esercizio dei diritti del personale militare in servizio permanente che si candidi alle elezioni politiche e amministrative e/o che risulti eletto al Parlamento nazionale o a quello europeo o nei consigli regionali ovvero consegua la nomina ad amministratore locale.
Quanto sopra alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “codice dell’ordinamento militare” (di seguito indicato c.o.m.)
2. MILITARI CANDIDATI
Secondo quanto previsto dall’articolo 1484 del c.o.m., i militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo ovvero a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di quarantacinque giorni annui previsto per tale specie di licenza. Conseguentemente, i militari interessati, nelle richieste di licenza per candidatura, dovranno produrre ai Comandi di corpo di appartenenza la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presentano come candidati. Si chiarisce, al riguardo, che, in caso di ballottaggio, la licenza per candidatura elettorale può essere prorogata per lo svolgimento dello stesso solo se il militare interessato risulta essere uno dei due contendenti, che si sottopongono alla scelta finale degli elettori.
3. LIMITI ALL’ELEGGIBILITA’ DI TALUNI MILITARI
a. Ai sensi dell’articolo 1485 del c.o.m. non sono eleggibili a parlamentare gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
- 2 -
La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.
Per cessazione delle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del ramo dell’Assemblea, di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati (e del Senato della Repubblica), che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non sussiste se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
b.
Secondo gli articoli 1486 e 1487 del c.o.m., gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale e a quelle di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando. La causa di ineleggibilità non sussiste se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, ovvero collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154 e le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo status di militare.
4. MILITARI ELETTI
a. Secondo quando previsto dagli articoli 903 e 1488 del c.o.m., i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti. Di quest’ultima le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione all’amministrazione della difesa, per l’adozione d’ufficio del conseguente provvedimento da parte di questa Direzione generale. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, da questa Direzione generale, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Per quanto precede, gli enti e reparti della difesa, appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta elezione di militari da essi dipendenti ai richiamati organi parlamentari o consiliari o del conferimento ai medesimi dei suindicati incarichi di governo, sono tenuti a fornirne tempestiva informazione a questa Direzione generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati.
b.
Come previsto dall’articolo 904 del c.o.m., in applicazione dell’articolo 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari che siano stati eletti alle cariche di:
- sindaco;
- 3 -
- presidente di provincia;
- presidente di consiglio comunale e provinciale;
- presidente di consiglio circoscrizionale di comune appartenente alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, intendendo per aree metropolitane le zone comprendenti i comuni appena citati e quelli i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
- presidente di comunità montana e di unione di comuni,
possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il medesimo beneficio spetta ai militari nominati:
-
membri delle giunte di comuni e province;
-
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili;
-
presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunità montane di cui all’articolo 77, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora vengano collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86 del decreto legislativo medesimo. Le domande di aspettativa, complete della documentazione comprovante il conferimento e la durata del mandato da esercitare da parte dei richiedenti, devono essere indirizzate, dai comandi/enti di appartenenza dei militari interessati, direttamente a questa Direzione generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati, informandone gli organi sovraordinati sulla linea gerarchica.
c. Ad eccezione degli amministratori locali in aspettativa di cui al precedente sottopara b, i militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dall’articolo 16, comma 21 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 79 del decreto legislativo n. 267/2000, i militari facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La durata dell’assenza comprende il tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al luogo ove gli interessati prestano servizio.
- 4 -
d. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente sottopara c., di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
e.
I militari di cui ai sottopara b., c. e d. hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. Allo scopo gli interessati sono tenuti a fornire ai reparti ed enti di appartenenza la relativa documentazione giustificativa.
f.
Ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei militari chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
g.
Ai sensi dell’articolo 87 del richiamato decreto legislativo, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali il diritto di assentarsi dal servizio di cui ai precedenti sottopara b., c. e d. spetta anche ai militari nominati componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.
5. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
a.
In relazione all’esercizio dei diritti di assenza dal servizio del personale di cui al precedente para, diversi dall’aspettativa non retribuita, i comandi di corpo provvederanno a concedere ai militari interessati appositi permessi di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili, a seconda delle esigenze, nelle ipotesi di cui al precedente para, sottopara c., d. ed e.
b.
L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’organo presso cui tale mandato viene svolto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)
Ferme le disposizione di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l’espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.
la legge nuova invece dice
Diramazione fino a livello di
Comando di corpo
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903
All.: 1; ann.: //.
Roma, 18 aprile 2012
OGGETTO:
Licenza straordinaria per campagna elettorale. Licenze, permessi e aspettative per l’esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.
A
(VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)
1. PREMESSA
La presente circolare ha lo scopo di riassumere in un unico testo tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia di esercizio dei diritti del personale militare in servizio permanente che si candidi alle elezioni politiche e amministrative e/o che risulti eletto al Parlamento nazionale o a quello europeo o nei consigli regionali ovvero consegua la nomina ad amministratore locale.
Quanto sopra alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “codice dell’ordinamento militare” (di seguito indicato c.o.m.)
2. MILITARI CANDIDATI
Secondo quanto previsto dall’articolo 1484 del c.o.m., i militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo ovvero a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di quarantacinque giorni annui previsto per tale specie di licenza. Conseguentemente, i militari interessati, nelle richieste di licenza per candidatura, dovranno produrre ai Comandi di corpo di appartenenza la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e la loro avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presentano come candidati. Si chiarisce, al riguardo, che, in caso di ballottaggio, la licenza per candidatura elettorale può essere prorogata per lo svolgimento dello stesso solo se il militare interessato risulta essere uno dei due contendenti, che si sottopongono alla scelta finale degli elettori.
3. LIMITI ALL’ELEGGIBILITA’ DI TALUNI MILITARI
a. Ai sensi dell’articolo 1485 del c.o.m. non sono eleggibili a parlamentare gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
- 2 -
La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura.
Per cessazione delle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del ramo dell’Assemblea, di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati (e del Senato della Repubblica), che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non sussiste se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
b.
Secondo gli articoli 1486 e 1487 del c.o.m., gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale e a quelle di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il comando. La causa di ineleggibilità non sussiste se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, ovvero collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154 e le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo status di militare.
4. MILITARI ELETTI
a. Secondo quando previsto dagli articoli 903 e 1488 del c.o.m., i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di tale aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza e il collocamento in tale posizione ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti. Di quest’ultima le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione all’amministrazione della difesa, per l’adozione d’ufficio del conseguente provvedimento da parte di questa Direzione generale. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, da questa Direzione generale, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Per quanto precede, gli enti e reparti della difesa, appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta elezione di militari da essi dipendenti ai richiamati organi parlamentari o consiliari o del conferimento ai medesimi dei suindicati incarichi di governo, sono tenuti a fornirne tempestiva informazione a questa Direzione generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati.
b.
Come previsto dall’articolo 904 del c.o.m., in applicazione dell’articolo 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari che siano stati eletti alle cariche di:
- sindaco;
- 3 -
- presidente di provincia;
- presidente di consiglio comunale e provinciale;
- presidente di consiglio circoscrizionale di comune appartenente alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, intendendo per aree metropolitane le zone comprendenti i comuni appena citati e quelli i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
- presidente di comunità montana e di unione di comuni,
possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il medesimo beneficio spetta ai militari nominati:
-
membri delle giunte di comuni e province;
-
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili;
-
presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. I consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province e i consiglieri delle comunità montane di cui all’articolo 77, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora vengano collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86 del decreto legislativo medesimo. Le domande di aspettativa, complete della documentazione comprovante il conferimento e la durata del mandato da esercitare da parte dei richiedenti, devono essere indirizzate, dai comandi/enti di appartenenza dei militari interessati, direttamente a questa Direzione generale – II Reparto – 4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali e 6^ Divisione per i graduati, informandone gli organi sovraordinati sulla linea gerarchica.
c. Ad eccezione degli amministratori locali in aspettativa di cui al precedente sottopara b, i militari componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nel periodo in cui si trovano in tale posizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dall’articolo 16, comma 21 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti militari hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 08.00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 79 del decreto legislativo n. 267/2000, i militari facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La durata dell’assenza comprende il tempo occorrente a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al luogo ove gli interessati prestano servizio.
- 4 -
d. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente sottopara c., di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
e.
I militari di cui ai sottopara b., c. e d. hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. Allo scopo gli interessati sono tenuti a fornire ai reparti ed enti di appartenenza la relativa documentazione giustificativa.
f.
Ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei militari chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
g.
Ai sensi dell’articolo 87 del richiamato decreto legislativo, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali il diritto di assentarsi dal servizio di cui ai precedenti sottopara b., c. e d. spetta anche ai militari nominati componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.
5. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
a.
In relazione all’esercizio dei diritti di assenza dal servizio del personale di cui al precedente para, diversi dall’aspettativa non retribuita, i comandi di corpo provvederanno a concedere ai militari interessati appositi permessi di durata oraria o giornaliera rinnovabili e cumulabili, a seconda delle esigenze, nelle ipotesi di cui al precedente para, sottopara c., d. ed e.
b.
L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’organo presso cui tale mandato viene svolto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)
Re: amici-ci-ciiiii
Per quanto mi riguarda non avessi ancora il posto fisso sia io che sabry...avrei già caricato la pantera e fuori dalle balle perché non se ne può più....pask7 ha scritto:madòòòòòòòòò.....mi spiace gaetà.......... e che cazzo, questo è l'unico paese dove l'impegno non paga.....meglio non continuare a scrivere sennò dovrei censurarmi
Andre-159- Moderatore
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Re: amici-ci-ciiiii
come posso in 24 ore al mese farmi 750 km a mie spese, fare il consiglio e risalire???come posso far crescere la mia comunità se sto a questa distanza?faccio il consigliere a titolo totalmente gratuito....prima era previsto ora no....che schifo
Re: amici-ci-ciiiii
E adesso che ai intenzione di fare?non puoi fare una vita del genere e come fai!!!gaetano159 ha scritto:come posso in 24 ore al mese farmi 750 km a mie spese, fare il consiglio e risalire???come posso far crescere la mia comunità se sto a questa distanza?faccio il consigliere a titolo totalmente gratuito....prima era previsto ora no....che schifo
Andre-159- Moderatore
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