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Lun Apr 15, 2013 10:22 pm Da gaetano159
Probabilmente molti utenti non conoscono questo "tastino". sulla home principale.
sotto la foto centrale con noi del raduno a punta ala , a sinistra, c'è un collegamento ipertestuale che porta a tutti i messaggi dove noi abbiamo scritto e gli altri utenti hanno risposto dopo di noi....
molto comodo, per chi si secca ogni volta trovare la discussione dove c'è il testo rosso...usatelo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
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Aggiornamento del regolamento
Sab Nov 10, 2012 4:02 pm Da Staff Alfaplanet
Si comunica a tutti gli utenti che il punto 12 del regolamento è stato aggiornato, lo incollo qui di seguito:
Qualsiasi messaggio o serie di messaggi, che contenga pubblicità diretta o occulta verrà se ritenuto necessario rimosso e l'utente verrà sospeso o bannato.
È permesso inserire link o fare nomi per indicare dove trovare un determinato articolo o servizio, a patto di riportare più …
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Acquistare un'auto usata
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Acquistare un'auto usata
Ogni passaggio di proprietà relativo a un
veicolo (auto o moto) configura il trasferimento della titolarità di un
bene mobile registrato dal venditore all'acquirente. In caso di
trasferimento di proprietà, entro 60 giorni bisogna darne comunicazione
alla Motorizzazione civile e al Pubblico registro automobilistico, a
pena di sanzioni amministrative e accessorie (si arriva al ritiro della
carta di circolazione).
La Motorizzazione provvederà all'aggiornamento della carta di circolazione attraverso emissione di un tagliando adesivo che andrà poi collocato sul retro del libretto di circolazione.
All'atto di richiesta alla Motorizzazione vanno presentati i seguenti documenti:
Il Pra provvede all'emissione del nuovo certificato di proprietà.
La richiesta deve essere corredata da:
La trascrizione al Pubblico registro automobilistico prevede il
pagamento di un'Imposta di trascrizione provinciale (Ipt): ogni
Provincia ne determina l'entità. In più, vanno pagati i bolli per le
volture del cpd, cioè certificato di proprietà (29,24 euro), o - senza
cdp - del foglio complementare (43,86 euro).
L'Ipt viene applicata in misura fissa:
Si applica invece in misura proporzionale (un tanto a kW) per atti
di vendita non soggetti a Iva e riguardanti veicoli con potenza
superiore ai 53 kiloWatt. L'elemento fiscale sulla base del quale si
applica la tassazione sono dunque i kiloWatt per le autovetture mentre
per gli autocarri è rilevante la portata. Sia i kiloWatt sia la portata
sono facilmente individuabili sulla carta di circolazione.
Per velocizzare le pratiche, compratore e venditore possono
rivolgersi a un'agenzia di pratiche auto, che si appoggiano allo
Sportello telematico dell'automobilista: la pratica di compravendita
viene svolta a un prezzo che varia in base all'agenzia.
Sanzioni
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito (60 giorni dall'atto di acquisto), l'aggiornamento
o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà
è soggetto alla sanzione amministrativa da 327 euro a 1633 euro. La
carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione.
Ravvedimento operoso
L'aggiornamento della posizione del veicolo va fatta entro 60
giorni. Chi effettua la trascrizione in ritardo paga al Pra un importo
maggiorato di sanzioni e interessi di mora (ravvedimento operoso): se
presenti l'atto dopo il primo mese, paghi il 3,75% più gli interessi.
Dal secondo mese ed entro l'anno: 6% più interessi. Se passa l'anno, la
sanzione è del 30% dell'importo dovuto più interessi; gli interessi
vanno calcolati al tasso legale (2,5% annuo) e moltiplicati per il
numero di giorni di ritardo.
Notaio
Non è necessaria l'autentica notarile per gli atti relativi al
passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore
può infatti recarsi anche in Comune e autenticare la firma sull'atto di
vendita, o presso lo Sportello telematico dell'automobilista. La
dichiarazione unilaterale di vendita firmata dal solo venditore viene
redatta sul retro del certificato di proprietà del veicolo. Il risparmio
facendo da sé? Sui 35 euro.
Acquisto da proprietario non intestatario
Secondo l'articolo 2688 del Codice civile ("proprietario non
intestatario"), anche chi non è intestatario al Pubblico registro
automobilistico può procedere alla vendita di un autoveicolo purché se
ne dichiari proprietario. In questo caso, il venditore deve possedere il
documento attestante la proprietà del veicolo (certificato di proprietà
o foglio complementare) anche se su di esso non vi sono i suoi dati. Va
esplicitamente dichiarata la condizione di proprietario non
intestatario e la trascrizione è assoggettata al doppio dell'imposta di
trascrizione dovuta normalmente.
[Solo gli amministratori hanno il permesso di visualizzare questa immagine]
veicolo (auto o moto) configura il trasferimento della titolarità di un
bene mobile registrato dal venditore all'acquirente. In caso di
trasferimento di proprietà, entro 60 giorni bisogna darne comunicazione
alla Motorizzazione civile e al Pubblico registro automobilistico, a
pena di sanzioni amministrative e accessorie (si arriva al ritiro della
carta di circolazione).
La Motorizzazione provvederà all'aggiornamento della carta di circolazione attraverso emissione di un tagliando adesivo che andrà poi collocato sul retro del libretto di circolazione.
All'atto di richiesta alla Motorizzazione vanno presentati i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di residenza dell'acquirente;
- fotocopia del libretto di circolazione;
- fotocopia di un documento di identità;
- ricevute di versamento effettuate sui c/c postali n. 9001 per €9,00 e n. 4028 per €14,62.
Il Pra provvede all'emissione del nuovo certificato di proprietà.
La richiesta deve essere corredata da:
- certificato di proprietà o foglio complementare;
- atto di vendita;
- dichiarazione sostitutiva di residenza solo nel caso in cui chi acquista è cittadino straniero.
La trascrizione al Pubblico registro automobilistico prevede il
pagamento di un'Imposta di trascrizione provinciale (Ipt): ogni
Provincia ne determina l'entità. In più, vanno pagati i bolli per le
volture del cpd, cioè certificato di proprietà (29,24 euro), o - senza
cdp - del foglio complementare (43,86 euro).
L'Ipt viene applicata in misura fissa:
- per gli atti di vendita soggetti a Iva qualunque sia la potenza del veicolo;
- per gli atti di vendita relativi a veicoli con potenza inferiore a 53 kiloWatt.
Si applica invece in misura proporzionale (un tanto a kW) per atti
di vendita non soggetti a Iva e riguardanti veicoli con potenza
superiore ai 53 kiloWatt. L'elemento fiscale sulla base del quale si
applica la tassazione sono dunque i kiloWatt per le autovetture mentre
per gli autocarri è rilevante la portata. Sia i kiloWatt sia la portata
sono facilmente individuabili sulla carta di circolazione.
Per velocizzare le pratiche, compratore e venditore possono
rivolgersi a un'agenzia di pratiche auto, che si appoggiano allo
Sportello telematico dell'automobilista: la pratica di compravendita
viene svolta a un prezzo che varia in base all'agenzia.
Sanzioni
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito (60 giorni dall'atto di acquisto), l'aggiornamento
o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà
è soggetto alla sanzione amministrativa da 327 euro a 1633 euro. La
carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione.
Ravvedimento operoso
L'aggiornamento della posizione del veicolo va fatta entro 60
giorni. Chi effettua la trascrizione in ritardo paga al Pra un importo
maggiorato di sanzioni e interessi di mora (ravvedimento operoso): se
presenti l'atto dopo il primo mese, paghi il 3,75% più gli interessi.
Dal secondo mese ed entro l'anno: 6% più interessi. Se passa l'anno, la
sanzione è del 30% dell'importo dovuto più interessi; gli interessi
vanno calcolati al tasso legale (2,5% annuo) e moltiplicati per il
numero di giorni di ritardo.
Notaio
Non è necessaria l'autentica notarile per gli atti relativi al
passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore
può infatti recarsi anche in Comune e autenticare la firma sull'atto di
vendita, o presso lo Sportello telematico dell'automobilista. La
dichiarazione unilaterale di vendita firmata dal solo venditore viene
redatta sul retro del certificato di proprietà del veicolo. Il risparmio
facendo da sé? Sui 35 euro.
Acquisto da proprietario non intestatario
Secondo l'articolo 2688 del Codice civile ("proprietario non
intestatario"), anche chi non è intestatario al Pubblico registro
automobilistico può procedere alla vendita di un autoveicolo purché se
ne dichiari proprietario. In questo caso, il venditore deve possedere il
documento attestante la proprietà del veicolo (certificato di proprietà
o foglio complementare) anche se su di esso non vi sono i suoi dati. Va
esplicitamente dichiarata la condizione di proprietario non
intestatario e la trascrizione è assoggettata al doppio dell'imposta di
trascrizione dovuta normalmente.
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