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Lun Apr 15, 2013 10:22 pm Da gaetano159
Probabilmente molti utenti non conoscono questo "tastino". sulla home principale.
sotto la foto centrale con noi del raduno a punta ala , a sinistra, c'è un collegamento ipertestuale che porta a tutti i messaggi dove noi abbiamo scritto e gli altri utenti hanno risposto dopo di noi....
molto comodo, per chi si secca ogni volta trovare la discussione dove c'è il testo rosso...usatelo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
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Aggiornamento del regolamento
Sab Nov 10, 2012 4:02 pm Da Staff Alfaplanet
Si comunica a tutti gli utenti che il punto 12 del regolamento è stato aggiornato, lo incollo qui di seguito:
Qualsiasi messaggio o serie di messaggi, che contenga pubblicità diretta o occulta verrà se ritenuto necessario rimosso e l'utente verrà sospeso o bannato.
È permesso inserire link o fare nomi per indicare dove trovare un determinato articolo o servizio, a patto di riportare più …
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Le Garanzie
Pagina 1 di 1
Le Garanzie
Guadagno, lavoro, chiedo, pago,
pretendo. Questo adagio di saggezza neoborghese riassume le ragioni di
quanti se la prendono con i concessionari e con le Case produttrici per i
difetti riscontrati nelle auto che hanno appena comprato. Ma per
evitare che la battaglia risulti persa in partenza, è necessario capire
come difendersi.
Tre anni o centomila km di garanzia. Auto sostitutiva, rimorchio
gratuito e assistenza in tutta la rete di officine convenzionate. Quando
si acquista un'autovettura si rimane stupiti per le infinite
rassicurazioni che compaiono nell'opuscolo informativo e negli spot
pubblicitari: sembrerebbe che qualsiasi cosa accada alla macchina, il
concessionario o la Casa costruttrice si precipiteranno per risolvere
l'inconveniente quasi prima che l'automobilista lo possa segnalare.
Sicuramente le garanzie aggiuntive, molto diffuse, sono un incentivo non
trascurabile per convincere all'acquisto, ma se poi il motore fa i
capricci, la portiera non si chiude, l'impianto elettrico fa lampeggiare
frecce e luci come un albero di natale, come si comporta la Casa? Come
sono tutelati i clienti? Ecco diritti e doveri dell'automobilista
"sfortunato".
Si tenga presente che la normativa è in costante evoluzione, e
nell'immediato futuro è destinata a cambiare ancora. Al momento è il
decreto legislativo 24/2002 che integrando l'articolo 1519 del Codice
Civile disciplina la garanzia per i beni mobili. In sostanza, il
venditore deve garantire che il bene automobile
In caso di difetto di queste condizioni di conformità, il consumatore ha diritto:
La durata minima del periodo di garanzia è pari a due anni e il
cliente ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per darne
comunicazione al venditore e quindi l'azione diretta a far valere i
difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna
dell'auto. La validità della garanzia è subordinata alla corretta
esecuzione della manutenzione programmata, eseguita da officine
autorizzate o nei termini prescritti dalla Casa.
Nel caso si stia acquistando un'auto usata, le stesse regole della
garanzia legale si applicano nel caso in cui si tratti con un venditore
professionista coprendo oltre ai difetti dell'auto (la garanzia della
Casa) anche altre situazioni relative a una vendita di un'auto usata
(più chilometri percorsi di quanto dichiarato, incidenti non dichiarati,
manutenzione programmata non effettuata etc).
Nel caso di una compravendita tra privati resta in vigore l'articolo
1490 del Codice Civile secondo il quale il venditore deve garantire che
l'auto sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne
diminuiscano in misura apprezzabile il valore. In questo caso il termine
per denunciare la scoperta del vizio è di otto giorni. Attenzione alla
clausola "visto e piaciuto" che comporta una limitazione della garanzia
per vizi della cosa.
Quali danni sono risarcibili?
Normalmente, Casa madre e concessionario non vogliono essere
coinvolti in un'azione civile per la garanzia dei vizi. Ciò perché
l'esito della causa è spesso incerto, i costi e la durata del
procedimento non sono completamente dominabili e un'eventuale sentenza
di condanna costituirebbe una pessima pubblicità oltre che un precedente
per altre controversie. Per questa ragione, in questi casi non è
impossibile ottenere ristoro dei danni subiti senza ricorrere
all'autorità giudiziaria.
E' comunque opportuno sapere cosa si potrebbe chiedere al giudice
per capire cosa bisogna ottenere da concessionario e dal produttore.
Anzitutto, va chiesta come è ovvio l'eliminazione dei difetti di
conformità. Se l'intervento implica l'indisponibilità dell'autovettura
per un lungo periodo di tempo, a seconda dei contratti di garanzia di
buon funzionamento è possibile richiedere una macchina sostitutiva
oppure un indennizzo per ogni giorno in cui si è costretti a piedi. Se
poi un intervento non basta, ma insorgono altri problemi oppure lo
stesso problema si ripresenta regolarmente dopo ogni riparazione, si può
chiedere un termine definitivo al giudice per l'eliminazione di ogni
difetto di conformità, trascorso il quale corre l'obbligo di sostituire
l'autovettura.
Secondo recenti sentenze in relazione a una garanzia di buon
funzionamento, oltre a quest'obbligo di sostituzione, il produttore può
essere condannato a indennizzare le perdite di tempo, i disagi dovuti
all'efficienza ridotta dell'auto affetta dai vizi, sempre che non offra
in tempo all'acquirente una vettura di cortesia.
Come difendersi: dal Giudice di pace
Non tutti sanno che per le controversie fino a 516,46 euro è
possibile andare dal giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato.
Il giudice ascolta le lamentele e redige un atto introduttivo. In ogni
caso è opportuno farsi assistere da un esperto, un avvocato oppure
un'Associazione di consumatori che può affiancare e consigliare chi
vuole intraprendere un'iniziativa giudiziale in modo autonomo. Bisogna
ricordare che non tutti i patti di garanzia sono di immediata
interpretazione. Le Associazioni di consumatori sono diffuse su tutto il
territorio nazionale e si possono contattare per telefono. Per esempio,
l'Adiconsum: 064417021.
pretendo. Questo adagio di saggezza neoborghese riassume le ragioni di
quanti se la prendono con i concessionari e con le Case produttrici per i
difetti riscontrati nelle auto che hanno appena comprato. Ma per
evitare che la battaglia risulti persa in partenza, è necessario capire
come difendersi.
Tre anni o centomila km di garanzia. Auto sostitutiva, rimorchio
gratuito e assistenza in tutta la rete di officine convenzionate. Quando
si acquista un'autovettura si rimane stupiti per le infinite
rassicurazioni che compaiono nell'opuscolo informativo e negli spot
pubblicitari: sembrerebbe che qualsiasi cosa accada alla macchina, il
concessionario o la Casa costruttrice si precipiteranno per risolvere
l'inconveniente quasi prima che l'automobilista lo possa segnalare.
Sicuramente le garanzie aggiuntive, molto diffuse, sono un incentivo non
trascurabile per convincere all'acquisto, ma se poi il motore fa i
capricci, la portiera non si chiude, l'impianto elettrico fa lampeggiare
frecce e luci come un albero di natale, come si comporta la Casa? Come
sono tutelati i clienti? Ecco diritti e doveri dell'automobilista
"sfortunato".
Si tenga presente che la normativa è in costante evoluzione, e
nell'immediato futuro è destinata a cambiare ancora. Al momento è il
decreto legislativo 24/2002 che integrando l'articolo 1519 del Codice
Civile disciplina la garanzia per i beni mobili. In sostanza, il
venditore deve garantire che il bene automobile
- - sia idoneo all'uso normale ovvero all'uso speciale;
- - sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità del campione o modello;
- - abbia le qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo.
In caso di difetto di queste condizioni di conformità, il consumatore ha diritto:
- 1.al ripristino della conformità mediante la riparazione in un termine di tempo congruo o la sostituzione senza spese del bene;
- 2.alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La durata minima del periodo di garanzia è pari a due anni e il
cliente ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per darne
comunicazione al venditore e quindi l'azione diretta a far valere i
difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna
dell'auto. La validità della garanzia è subordinata alla corretta
esecuzione della manutenzione programmata, eseguita da officine
autorizzate o nei termini prescritti dalla Casa.
- a) Unico responsabile della garanzia è chi vende; non vi è
nessun rapporto contrattuale tra il consumatore acquirente e il
produttore/importatore. - b) La garanzia di buon funzionamento è concessa dal produttore /
importatore al concessionario, e da questi "passata" - come parte della
Garanzia legale - al consumatore. In sostanza, la garanzia di buon
funzionamento, che può essere applicata direttamente dalle officine
autorizzate della Casa, regolamenta il diritto di rivalsa del
concessionario verso la Casa, in caso di difetti dovuti al processo di
produzione. Ma questo nulla toglie alla responsabilità del venditore, e
l'officina autorizzata non rappresenta la Casa ma il venditore quando
gestisce problemi di garanzia. Per esempio, se un difetto che
interferisce con l'uso del veicolo si ripresenta per tre volte, sarà il
venditore, non la Casa, a risolvere il contratto, cioè si riprende
l'auto e restituisce il prezzo (tutto compreso), meno il valore della
percorrenza. - c) Le estensioni di garanzia sono tutt'altra cosa dalle
garanzie estese; rappresentano un contratto d'opera, diverso da quello
dell'acquisto dell'auto, dove la controparte non è più il
concessionario, ma chi fornisce il servizio. Secondo diverse
associazioni dei consumatori, è pubblicità ingannevole: le associazioni
stesse si stanno attivando per ottenere una ordinanza inibitoria a usare
il termine estensione di garanzia. - d) Nella lettera di "protesta" occorre fare riferimento al
codice del consumo. Va evitato il termine "vizi", che non compare nel
codice del consumo, e parlare sempre e solo di difetti di conformità. Va
ricordato che il concessionario/venditore ha il diritto/dovere di
esaminare il difetto per determinarne l'esistenza, l'origine e proporre
un rimedio adeguato; per questo motivo in nessun caso si può pretendere
il rimborso di un intervento fatto da terzi senza previa autorizzazione
del concessionario.
Nel caso si stia acquistando un'auto usata, le stesse regole della
garanzia legale si applicano nel caso in cui si tratti con un venditore
professionista coprendo oltre ai difetti dell'auto (la garanzia della
Casa) anche altre situazioni relative a una vendita di un'auto usata
(più chilometri percorsi di quanto dichiarato, incidenti non dichiarati,
manutenzione programmata non effettuata etc).
Nel caso di una compravendita tra privati resta in vigore l'articolo
1490 del Codice Civile secondo il quale il venditore deve garantire che
l'auto sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne
diminuiscano in misura apprezzabile il valore. In questo caso il termine
per denunciare la scoperta del vizio è di otto giorni. Attenzione alla
clausola "visto e piaciuto" che comporta una limitazione della garanzia
per vizi della cosa.
Quali danni sono risarcibili?
Normalmente, Casa madre e concessionario non vogliono essere
coinvolti in un'azione civile per la garanzia dei vizi. Ciò perché
l'esito della causa è spesso incerto, i costi e la durata del
procedimento non sono completamente dominabili e un'eventuale sentenza
di condanna costituirebbe una pessima pubblicità oltre che un precedente
per altre controversie. Per questa ragione, in questi casi non è
impossibile ottenere ristoro dei danni subiti senza ricorrere
all'autorità giudiziaria.
E' comunque opportuno sapere cosa si potrebbe chiedere al giudice
per capire cosa bisogna ottenere da concessionario e dal produttore.
Anzitutto, va chiesta come è ovvio l'eliminazione dei difetti di
conformità. Se l'intervento implica l'indisponibilità dell'autovettura
per un lungo periodo di tempo, a seconda dei contratti di garanzia di
buon funzionamento è possibile richiedere una macchina sostitutiva
oppure un indennizzo per ogni giorno in cui si è costretti a piedi. Se
poi un intervento non basta, ma insorgono altri problemi oppure lo
stesso problema si ripresenta regolarmente dopo ogni riparazione, si può
chiedere un termine definitivo al giudice per l'eliminazione di ogni
difetto di conformità, trascorso il quale corre l'obbligo di sostituire
l'autovettura.
Secondo recenti sentenze in relazione a una garanzia di buon
funzionamento, oltre a quest'obbligo di sostituzione, il produttore può
essere condannato a indennizzare le perdite di tempo, i disagi dovuti
all'efficienza ridotta dell'auto affetta dai vizi, sempre che non offra
in tempo all'acquirente una vettura di cortesia.
Come difendersi: dal Giudice di pace
Non tutti sanno che per le controversie fino a 516,46 euro è
possibile andare dal giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato.
Il giudice ascolta le lamentele e redige un atto introduttivo. In ogni
caso è opportuno farsi assistere da un esperto, un avvocato oppure
un'Associazione di consumatori che può affiancare e consigliare chi
vuole intraprendere un'iniziativa giudiziale in modo autonomo. Bisogna
ricordare che non tutti i patti di garanzia sono di immediata
interpretazione. Le Associazioni di consumatori sono diffuse su tutto il
territorio nazionale e si possono contattare per telefono. Per esempio,
l'Adiconsum: 064417021.
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